Secondo l'art.
2348 cod.civ. , in caso di previsione di diverse categorie di azioni, "la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie"
nota1: si tratta di una disposizione che, anche se non era espressa nel sistema precedente, era comunque ritenuta pacifica ed insita nell'ordinamento
nota2.
I limiti all'autonomia statutaria già desumibili dal precedente sistema sono stati in parte conservati anche nel sistema della riforma.
Uno di essi va ravvisato nel divieto del patto leonino, e nel divieto di emettere azioni a voto plurimo (art.
2351, IV comma cod.civ. ).
Inoltre, anche nel nuovo sistema non sembra che mediante la tecnica delle azioni di categoria si possa privare l'azionista dei diritti inderogabili riconosciuti dall'ordinamento al fine di assicurare il regolare funzionamento della società, quali il diritto di cui all'art.
2377, II comma cod.civ., relativo all'impugnativa delle delibere assembleari (ed oggi anche delle deliberazioni consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.
2388, IV comma, secondo periodo cod.civ. ) ovvero quello inerente alla denuncia al collegio sindacale di cui all'art.
2408, II comma, cod.civ. ed alla denuncia al tribunale di cui all'art.
2409 cod.civ. .
Nel sistema della riforma, infatti, tali diritti possono essere modificati dall'autonomia statutaria solo nel senso di ridurre le percentuali di partecipazione al capitale sociale richieste per la spettanza del relativo diritto, ma non nel senso di privare determinate categorie di azioni dei diritti medesimi.
Mediante la tecnica delle azioni di categoria, sarà invece possibile attribuire all'azionista diritti amministrativi più efficaci rispetto a quelli ordinari
nota3.
nota1
Note
nota1
Cfr. AA.VV., La riforma delle società: commentario del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, a cura di Sandulli-Santoro, Torino, 2003, p. 137.
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nota2
Cfr. Campobasso, Diritto delle società, in Diritto Commerciale 2, Torino, 2002, p. 210.
top2nota3
Cfr. Notari, Le categorie speciali di azioni e gli strumenti finanziari partecipativi nella riforma delle società, relazione al Convegno "Riforma del diritto societario" organizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 27/29 novembre 2003, p. 20.
top3Bibliografia
- AAVV, La riforma delle società: commentario del D.LGS. 17 gennaio 2003, n.6, Torino, a cura di Sandulli-Santoro, 2003
- CAMPOBASSO, Diritto delle società, Torino, Diritto commerciale 2, 2002
- NOTARI, Le categorie speciali di azioni e gli strumenti finanziari partecipativi nella riforma delle società, Roma, Relazione al convegno "Riforma del dir. soc." , organizzato dal CNN 27/29 novembre 2003, 2003
Prassi collegate
- Studio n. 298-2016/I, La costituzione di nuova società a partecipazione mista pubblica
- Quesito n. 86-2015/I, Delibera assemblea dei soci di s.p.a. di determinazione di tetto massimo di azioni sotto condizione risolutiva