Nuove categorie di azioni e diritto di recesso



La riforma consente di risolvere in senso più liberale anche il problema dell'ammissibilità di categorie di azioni sulla base del diverso riconoscimento del diritto di recesso.
Nel vecchio sistema, infatti, a fronte della tassatività delle fattispecie di recesso previste della legge, era tuttavia sancita la loro assoluta inderogabilità pattizia, nel senso che era dichiarato " nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne renda più gravoso l'esercizio " (art. 2437 cod.civ. vecchio testo). Cosa che però non lasciava alcuno spazio a categorie speciali di azioni basate sulla differenziazione nell'attribuzione del diritto di recesso nota1.
Il quadro normativo è oggi invece radicalmente mutato.
Infatti, il nuovo testo dell'art. 2437 cod.civ. distingue tra:
- cause di recesso legali necessarie, per le quali rimane il divieto di patti volti ad escludere o renderne più gravoso l'esercizio (I e ultimo comma);
- cause di recesso legali, ma non necessarie, in quanto derogabili dallo statuto (II comma);
- cause di recesso pattizie, consentite nelle sole società con azioni non quotate in un mercato regolamentato (III comma).
Più in particolare, nell'attuale contesto normativo, se permane l'impossibilità di differenziare le varie categorie di azioni sulla base dell'attribuzione di cause di recesso legali necessarie, deve invece ammettersi la possibilità di differenziare dette categorie sulla base del riconoscimento o meno delle altre cause di recesso sopra esposte.
Ed infatti, se è vero che di regola la legge o l'atto costitutivo attribuiscono il diritto di recesso a ciascun socio, è anche vero che in linea di massima nulla vieta che in taluni casi la legittimazione al recesso abbia carattere relativo, spettando non già alla generalità dei soci, ma solo ad alcuni di essi nota2.
Non v'è dubbio che in tal caso si verifica una disparità di trattamento tra i soci, ma tale disparità non può ritenersi vietata, ove essa sia accettata da tutti i soci in sede di stipula dell'atto costitutivo.

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Note

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Cfr. Visentini, voce Azioni di società, in Enc.dir., p. 985.
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L'ampio margine che la riforma ha inteso concedere all'autonomia delle parti fa sì che, ad esempio, debba ritenersi lecito che l'atto costitutivo introduca cause di recesso pattizie, attribuendo il relativo diritto solo ad una determinata categoria di azioni. Cfr. Magliulo, Le categorie di azioni e strumenti finanziari nella nuova s.p.a., Milanofiori-Assago, 2004, p. 82.
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Bibliografia

  • MAGLIULO, Le categorie di azioni e strumenti finanziari nella nuova s.p.a., Milanofiori-Assago, 2004
  • VISENTINI, voce Azioni di società, Enc. dir.

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