Codice Civile art. 2351
Elenco dei capitoli
DIRITTO DI VOTO Ogni azione attribuisce il diritto di voto. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti. (Comma così sostituito dall’art. 20, comma 8-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116) Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti. (Comma così sostituito dall’art. 20, comma 8-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116) Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano. (Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) (Testo previgente: Ogni azione attribuisce il diritto di voto. L' atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell' articolo 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale. Non possono emettersi azioni a voto plurimo.)
Documenti collegati 13 - Clausola statutaria illecita, introdotta con delibera non più impugnabile, e successive decisioni a tale clausola conformi 142 - Categorie di azioni e diritto di nomina di amministratori e sindaci (artt. 2348 comma 2, 2351 commi 2, 4 e 5 c.c.) 144 - Azioni a voto diverso e quorum assembleari (artt. 2351, 2357-ter, comma 2, 2368, 2369 cc, 120, 127-quinquies, 127-sexies tuf) 73 - Diritto di voto determinante Ancora sulla multiproprietà azionaria Aumento del capitale sociale in presenza di azioni a voto plurimo Categorie di azioni e nomina degli amministratori Codice Civile H.B.30 – Limitazioni al diritto di voto ex art. 2351, comma 3, cc H.B.5 - Clausole limitative del diritto di voto H.D.3 - Consiglio di gestione - nomina dei componenti - imperatività della normativa H.G.35 - Superamento della proporzione massima consentita tra azioni ordinarie e azioni senza o con limitato o subordinato diritto di voto H.J.1 - Esercizio di voto degli strumenti finanziari Il consiglio di gestione nel sistema dualistico (società per azioni) La conversione di azioni da una categoria all'altra La nomina degli amministratori (società per azioni) L'autonomia statutaria e i suoi limiti Le azioni a voto limitato o escluso Le azioni correlate Le azioni emesse da società residenti Le azioni postergate nelle perdite: ratio e caratteri Le azioni privilegiate Variazione del sistema di amministrazione e controllo e nomina dei primi componenti degli organi sociali Verso il principio della liberalizzazione: il superamento della correlazione tra privazione del diritto di voto e riconoscimento di privilegi