Le azioni privilegiate



Storicamente, la categoria delle azioni privilegiate nasce principalmente con riferimento al fenomeno, tipico delle società a diffusa base azionaria, dell'ingresso nella compagine sociale di piccoli azionisti-risparmiatori, interessati esclusivamente alla percezione di un'adeguata remunerazione del proprio investimento, e non alla gestione della società.
L'effetto principale di tale assetto socio-economico è stato l'assenteismo assemblare dei piccoli azionisti, e la conseguente dissociazione tra proprietà e controllo della ricchezza.
Il legislatore del 1942, ha pertanto preso atto del fenomeno in esame, cercando di compensare sul piano patrimoniale il disinteresse degli azionisti-risparmiatori alla gestione dell'impresa sociale.
Per queste ragioni, nel precedente sistema, la categoria in esame non si distingueva da quella delle azioni a voto limitato se non per il fatto che questa era una sottospecie della prima, stante l'obbligo, allora vigente, di attribuire un privilegio patrimoniale laddove vi fosse compressione del diritto di voto. In tal caso peraltro non solo era imposto l'obbligo del privilegio patrimoniale, ma era anche precisato che esso dovesse riguardare sia la ripartizione degli utili che il rimborso del capitale (art. 2351, II comma, cod.civ. ) nota1.
Nell'attuale sistema, invece, è caduta qualsiasi limitazione al riguardo, essendo possibile anche nelle società non quotate la creazione di azioni senza diritto di voto, e non essendo più richiesto che tale privazione sia necessariamente associata al riconoscimento di un privilegio patrimoniale.
Oggi, pertanto, concettualmente altro è l'azione a voto limitato o escluso altro è l'azione privilegiata, anche se evidentemente le due qualifiche possono (anche se non debbono) coesistere.

In base alle predette considerazioni, deve pertanto ritenersi che l'autonomia statutaria goda di ampi margini nella determinazione dei privilegi patrimoniali connessi ad una determinata categoria di azioni.
Peraltro, dato che nella determinazione in concreto del contenuto del privilegio la riforma non sembra avere apportato rilevanti innovazioni, ci si dovrà rifare alla precedente elaborazione dottrinaria.
In particolare, per quanto riguarda i privilegi relativi alla ripartizione degli utili, permane ovviamente il limite di carattere generale rappresentato dal divieto del patto leonino.
Deve inoltre considerarsi contrario al sistema, un privilegio che riconoscesse un dividendo a prescindere da risultati economici della società (arg. ex art. 2433 cod.civ. ).
Non dovrebbe invece essere vietata la possibilità di prevedere statutariamente la distribuzione obbligatoria di utili agli azionisti di categoria speciale, come un tempo era disposto per le azioni di risparmio nella disciplina previgente rispetto al nuovo T.U. sugli intermediari finanziari. In tal caso, il diritto degli azionisti nascerà per il solo fatto dell'approvazione del bilancio da cui risultino utili, senza che occorra anche un'ulteriore deliberazione diretta a rendere l'utile distribuibile.
Quanto alla determinazione quantitativa del privilegio, la dottrina tradizionale era solita distinguere al riguardo tra azioni privilegiate in senso stretto e azioni di priorità.
Le prime sono caratterizzate dall'attribuzione in ogni caso alle azioni privilegiate di un dividendo quantitativamente maggiore di quello riconosciuto alle azioni ordinarie.
Le seconde invece sono caratterizzate dalla mera preferenza nella ripartizione degli utili in modo che, se gli utili superano un determinato ammontare, è ben possibile che il dividendo sia quantitativamente uguale sia per le azioni di categoria speciale che per quelle ordinarie nota2.
Del pari la riforma non sembra avere mutato le possibili configurazioni del privilegio nel rimborso del capitale.
Sarà pertanto possibile distinguere, come in passato, tra:
- azioni caratterizzate da una preferenza nel rimborso del solo valore nominale;
- azioni privilegiate nel rimborso delle plusvalenze patrimoniali residuate dopo il rimborso del valore nominale di tutte le azioni;
- azioni privilegiate nel rimborso dell'intero patrimonio netto di liquidazione, senza distinzione tra valore nominale e plusvalenze patrimoniali.
Infine, considerato che uno dei principi cardine della riforma consiste nell'intento di conferire ampio spazio all'autonomia statutaria, si è ipotizzata nota3 la possibilità di prevedere, in aggiunta al diritto agli utili, privilegi patrimoniali ulteriori e diversi, quali, ad esempio, il diritto ad assistere gratuitamente a spettacoli organizzati dalla società ovvero il diritto ad ottenere sconti su prodotti o servizi forniti dalla società.

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Note

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In altre parole, nel vecchio sistema nell'ampio genus delle azioni privilegiate, tutte caratterizzate dall'attribuzione di privilegi patrimoniali, poteva distinguersi tra azioni privilegiate senza compressione del diritto di voto e azioni privilegiare con compressione di tale diritto.
Ma in ogni caso si trattava pur sempre di fenomeni ascrivibili alla categoria concettuale delle azioni privilegiate. Cfr. Magliulo, Le categorie di azioni e strumenti finanziari nella nuova s.p.a., Milanofiori-Assago, 2004, p. 90.
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nota

nota2

Cfr. Abriani-Callosa-Ferri Jr.-Giannelli-Guerriera- Guizzi-Notaro-Paciello-Restio- Rosapepe-Stella Richter Jr.-Toffoletto, Diritto delle società di capitali-Manuale breve, Milano, 2003, p. 64.
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nota3

Cfr. Magliulo, op.cit., p. 92.
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Bibliografia

  • AAVV, Diritto delle società di capitali: manale breve, Milano, 2003
  • MAGLIULO, Le categorie di azioni e strumenti finanziari nella nuova s.p.a., Milanofiori-Assago, 2004

Prassi collegate

  • Quesito di Impresa n. 207-2013/I, Acquisto azioni privilegiate proprie

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