Le azioni a favore dei prestatori di lavoro



Novità rispetto al passato presenta la disciplina delle azioni a favore dei prestatori di lavoro, contenuta nell'art. 2349 cod.civ. .
Va in primo luogo precisato che la materia in oggetto non necessariamente coincide con quella delle azioni di categoria, atteso che nulla impone che le azioni a favore dei lavoratori debbano differenziarsi da quelle ordinarie, e ben potendo essere emesse con diritti del tutto uguali a quelle già in circolazione.
Ne deriva che l'aspetto caratterizzante le azioni in favore dei prestatori di lavoro inerisce più propriamente alla circostanza che esse sono emesse a fronte dell'utilizzazione di utili.
A tale riguardo, la nuova disciplina introduce diverse precisazioni volte ad eliminare molte delle perplessità scaturite della precedente disciplina.
In passato era infatti discusso se la fattispecie di cui all'art. 2349 cod.civ. richiedesse una preventiva delibera dell'assemblea ordinaria avente ad oggetto l'assegnazione straordinaria di utili (giustificandosi in tal caso la successiva delibera dell'assemblea straordinaria al solo fine dell'aumento del capitale sociale), ovvero se l'assemblea ordinaria fungesse da presupposto meramente estrinseco dell'assemblea straordinaria, limitandosi alla mera approvazione di un bilancio dal quale risultassero utili distribuibili.
La riforma aderisce a tale ultima tesi, chiarendo che la competenza a deliberare l'operazione è dell'assemblea straordinaria, alla quale spetta dunque anche la decisione di utilizzare gli utili, sempre che risultanti da un bilancio regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, ai fini dell'emissione di azioni da assegnare gratuitamente ai dipendenti.
Inoltre era discusso se l'operazione in esame presupponesse o meno la previsione della relativa possibilità nell'atto costitutivo.
A tale proposito, viene oggi precisato che la possibilità di deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro mediante l'emissione di azioni da assegnare gratuitamente ai medesimi, è subordinata al fatto che tale possibilità sia prevista dallo statuto. Da ciò deriva che, ove tale previsione non sia contenuta nello statuto e si intenda provvedere ugualmente all'emissione delle azioni in parola, occorrerà modificare lo statuto in tal senso, preventivamente (anche se contestualmente).
Rimangono peraltro forti perplessità sull'opportunità dell'adozione di un siffatto metodo, a fronte della previsione della necessità che la delibera di emissione, che rimane concettualmente distinta da quella diretta a modificare lo statuto per introdurvi la previsione di cui all'art. 2349 cod.civ., sia comunque adottata dall'assemblea straordinaria.
Le maggioranze si giustificano sulla base della considerazione che la delibera in oggetto:
- modifica il capitale sociale in aumento per effetto dell'imputazione allo stesso degli utili da assegnare;
- sottrae gli utili stessi ai loro naturali destinatari ;
- può (anche se non deve) determinare la creazione di azioni di categoria munite di particolari diritti.
Ma in tale contesto non sembra trovare a prima vista giustificazione alcuna l'ulteriore prescrizione della necessità che la possibilità di assegnazione degli utili ai lavoratori sia prevista formalmente nello statuto nota1.
Non rimane pertanto che ritenere, come è già stato ipotizzato nel precedente sistema, che tale rigore formale sia da ascrivere al carattere di "anormalità" dell'ipotesi, in quanto contrastante con le generali finalità lucrative dei soci e quindi bisognevole di una specifica regola organizzativa idonea a consentirla.
Non sembra peraltro che l'attribuzione della competenza a deliberare l'emissione all'assemblea straordinaria escluda in ogni caso la possibilità che l'attuazione dell'emissione e del relativo aumento di capitale sia delegato agli amministratori ai sensi dell'art. 2443 cod.civ. nota2.
Probabilmente può ritenersi che in tal caso nella delibera assembleare di delega ex art. 2443 cod.civ. debba essere determinata la misura massima degli utili da distribuire, onde possa dirsi che venga nella sostanza rispettato il principio della competenza assembleare alla eterodestinazione degli utili societari.

Il nuovo testo dell'art. 2349 cod.civ. precisa che la norma riguarda, oltre che i dipendenti della società emittente, anche i dipendenti da società controllate.
Tra l'altro tale disposizione in realtà conferma un orientamento già esistente nel vigore della precedente disciplina, ove la medesima conclusione era desunta in via interpretativa in analogia a quanto disposto dall'art. 2358, III comma, cod.civ. e dall'art. 134, III comma, D.Lgs. 58/98.
Deve peraltro osservarsi che, nel sistema della riforma, la maggiore autonomia statutaria sulla configurazione dei titoli rende più duttile lo strumento delle azioni in favore dei lavoratori, essendo state previste e regolamentate sia le azioni riscattabili sia la possibilità di vietare temporaneamente l'alienazione delle azioni, sia la possibilità di emettere azioni prive del diritto di voto senza che ciò implichi necessariamente l'attribuzione di speciali diritti patrimoniali, venendo così incontro a esigenze molto diffuse in materia di assegnazione di azioni ai prestatori di lavoro.
Rimane peraltro irrisolta anche nel nuovo sistema la vecchia questione relativa alla possibilità di utilizzare ai fini dell'emissione di azioni ex art. 2349 cod.civ. , oltre che utili, anche altre riserve disponibili.

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Note

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Cfr. AA.VV., La riforma delle società, a cura di Sandulli-Santoro, Torino, 2003, p. 140.
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nota

nota2

Peraltro nel precedente sistema in termini generali era discusso se la delega agli amministratori fosse possibile per l'aumento gratuito poiché tale tipologia di aumento implica una scelta circa la destinazione delle riserve, la quale nel sistema societario spetterebbe di regola all'assemblea. Sul punto v. per tutti Campobasso, Diritto delle società, in Diritto Commerciale 2, Torino, 2002, p. 497
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Bibliografia

  • AAVV, La riforma delle società: commentario del D.LGS. 17 gennaio 2003, n.6, Torino, a cura di Sandulli-Santoro, 2003
  • CAMPOBASSO, Diritto delle società, Torino, Diritto commerciale 2, 2002

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