Codice Civile art. 2348


CATEGORIE DI AZIONI
1. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2. Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la societa', nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.
3. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l' atto costitutivo o con successive modificazioni di questo.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2348"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti