Cass. Civ., sez. I, n. 21096 /2005. Indebito oggettivo e causa della prestazione.

Sussiste indebito oggettivo qualora manchi la causa della prestazione e l'accipiens non abbia titolo per riceverla. Tanto accade nei casi di nullità del contratto, ove l'azione de qua diviene esperibile per la restituzione delle prestazioni rese in base a esso, ma anche in caso di nullità di specifiche clausole contrattuali per la restituzione di specifiche prestazioni e controprestazioni originate da tali clausole. Né sussiste ragione alcuna per ritenere preclusa la ripetizione quale effetto di un «esaurimento» della situazione giuridica litigiosa, tale preclusione sussistendo solo ove la legge espressamente statuisca la irrevocabilità per intangibilità (per giudicato, per prescrizione estintiva o per altra ragione) delle prestazioni rese. Qualora, pertanto, il giudice amministrativo abbia dichiarato la nullità di una clausola contrattuale e il giudice ordinario abbia rigettato la domanda di ripetizione delle somme corrisposte, anteriormente alla pronuncia, in forza di tale clausola, sul rilievo del "fatto compiuto", cioè della intangibilità delle situazioni esaurite, una tale ultima pronuncia deve essere cassata.

Commento

L'indebito oggettivo può anche risultare la conseguenza della nullità parziale, afferente cioè ad una singola clausola contrattuale dalla quale scaturisca la prestazione ripetibile.

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