Cass. civile, sez. II del 2018 numero 715 (15/01/2018)




Poiché l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo, in ogni caso in cui venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi – tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accoglimento delle richieste restitutorie in conseguenza del rilievo d'ufficio della nullità del contratto, anche laddove fosse stata inizialmente proposta domanda di risoluzione, dovendosi altresì escludere che la correlazione operata dalla parte tra la domanda di ripetizione ed una specifica causa di caducazione del vincolo contrattuale, impedisca al giudice di condannare alla ripetizione dell'indebito.

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