Cass. civile, sez. III del 1987 numero 5371 (18/06/1987)


La disciplina unitaria della condictio indebiti trova il suo completamento nella norma di cui all' art.. 2035 cod. civ. la quale funge da limite legale all' applicabilità del precedente art. 2033, di modo che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi su una "condictio ob iniustam causam", deve procedere d' ufficio, e sulla base delle risultanze acquisite, all' ulteriore valutazione dell' atto o del contratto di cui abbia ravvisato l' illegalità o la contrarietà all' ordine pubblico, sul diverso piano della sua contrarietà al buon costume, tenendo presente, da un lato, che la nozione di negozio contrario al buon costume comprende (oltre ai negozi che infrangono le regole del pudore sessuale e della decenza) anche i negozi che urtano contro i principi e le esigenze etiche della coscienza collettiva, elevata a livello di morale sociale, in un determinato momento ed ambiente, e per altro verso che sono irripetibili, ai sensi dell' art. 2035 cod. civ. i soli esborsi fatti per uno scopo contrario al buon costume, ma non pure le prestazioni fatte in esecuzione di un negozio illegale per contrarietà a norme imperative. La buona fede, in senso soggettivo, consiste nella persuasione di agire in conformità delle regole di diritto, nella convinzione della legalità del proprio comportamento, del quale l' agente ignori l' antigiuridicità. Pertanto tale stato intellettivo non può assistere colui che abbia posto in essere un contratto dichiarato nullo perché concluso in frode alla legge e per di più nella piena consapevolezza dell' esistenza di fatti che ne comportano la nullità; né ad escludere la mala fede dell' "accipiens" può giovare il rilievo della mala fede del "solvens", alla prima associato nella comune consapevolezza dei vizi che comportano la nullità del negozio. In tema d' azione di "repetitio indebiti" può farsi questione di ripetibilità dei frutti solo quando il pagamento non dovuto abbia ad oggetto una "res" fruttifera diversa dal danaro, mentre la restituzione derivante dall' inesistenza dell' obbligazione pecuniaria può comprendere, oltre al capitale, gli interessi, che rappresentano la fruttuosità del danaro (sempre che siano stati chiesti, configurando debito autonomo) ed hanno natura compensativa e sono soggetti alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell' art. 2984, n. 4, cod. civ.

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