Forme speciali di testamento: malattie contagiose, calamità pubbliche, infortuni



Ai sensi dell'art. 609 cod.civ.  nel caso in cui il testatore non può valersi delle forme ordinarie, in quanto si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità (un naufragio, un'eruzione vulcanica) o d'infortunio nota1, è possibile che faccia validamente testamento se la dichiarazione di ultima volontà viene ricevuta da un notaio nota2, dal conciliatore del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto nota3, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

Il testamento viene redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è altresì sottoscritto dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa. La caratteristica di questa speciale forma di testamento è la perdita di efficacia una volta che siano decorsi tre mesi a far tempo dalla cessazione della circostanza che l'ha determinato: questo significa che il testatore ha l'onere di reiterare il testamento non appena le situazione si sia normalizzata, semprechè non desideri la caducazione delle disposizioni effettuate nota4.

Qualora il testatore muoia nell'arco temporale della provvisoria validità del testamento, questo deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo del ricevimento (art. 610 cod.civ. ).

Note

nota1

Mentre l'epidemia e le calamità determinano una situazione di difficoltà che deve essere considerata obiettivamente e che può anche non riguardare direttamente il testatore, l'infortunio determina una situazione di difficoltà di natura soggettiva che riguarda direttamente il testatore: Cicu, Il testamento, Milano, 1951, p.89.  
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nota2

In queste circostanze il notaio abilitato a ricevere il testamento speciale può anche appartenere ad un distretto notarile diverso da quello del luogo nel quale il testamento è ricevuto (Caramazza, Delle successioni testamentarie, artt.587-712, in Comm.teorico-pratico del cod.civ., dir. da De Martino, Novara, 1973, p.169).
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nota3

Per ministro di culto si intende qualsiasi sacerdote, anche di culto non cattolico, di qualsiasi luogo, abbia o meno cura di anime: Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.238.
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nota4

Marmocchi, Forma dei testamenti, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova. 1994, p.873.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt.587-712, Novara, Comm.cod.civ., De Martino, 1978
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • MARMOCCHI, Forma dei testamenti, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994

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