Cass. civile, sez. III del 1994 numero 10586 (10/12/1994)


Il prodotto di un fondo rustico sul quale sia insediato un affittuario coltivatore diretto conserva il diritto di decidere se cedere o meno a terzi il fondo stesso e di pattuire con i promissario acquirente le condizioni che ritiene più convenienti ai suoi interessi, non solo economici, ma anche morali o umanitari, sempre che non venga eluso il diritto di prelazione spettante all'affittuario coltivatore diretto, a norma dell'art. 8 L. n.590/65, come nel caso in cui le parti convengano delle condizioni in frode alla legge e pertanto nulle ai sensi dell'art.1419 cod.civ. che una volta accettate ed osservate dall'affittuario che abbia esercitato il diritto di prelazione, impediscono in linea di fatto il raggiungimento dello scopo della legge di favorire la concentrazione nella persona dell'affittuario della proprietà del fondo sul quale lo stesso esercita l'impresa agricola.

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