Doni un immobile ad un parente dopo la notifica di un avviso di accertamento? Ricorre il reato di sottrazione fraudolenta anche quando il disponente abbia altri immobili. (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 36378 del 9 settembre 2015)

Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, occorre, sotto il profilo psicologico, il dolo specifico, ovvero il fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario, e, sotto il profilo materiale, una condotta fraudolenta atta a vanificare l'esito dell'esecuzione tributaria coattiva che configura un presupposto della condotta, atteso che è prevista dalla legge solo come evenienza futura che la condotta, idonea, tende a neutralizzare. L’oggettività giuridica della fattispecie va individuata, dunque, nell’interesse a rendere possibile la riscossione attraverso l’intangibilità della garanzia patrimoniale rappresentata dai beni dell’obbligato. Pertanto, la condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi, con un giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte, o comunque rendere più difficile un’eventuale procedura esecutiva.
La presenza di molti altri beni nel patrimonio del contribuente e la possibilità della revocatoria non fanno venir meno la punibilità.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. precisa come il reato in esame (che, giova ribadire, colpisce soltanto colui che sottrae attivo allo scopo di non pagare debiti nei confronti dell'Erario e non di un qualsiasi altro creditore) è connotato da dolo specifico, consistente nell'intento sottrarsi al pagamento dell'obbligazione tributaria. Da questo punto di vista non si riesce del tutto ad intendere la soluzione in concreto adottata dai Giudici. Se è vero che la condotta consistente nella donazione di un immobile ad un parente da parte del debitore è inequivocamente idoneo a sottrarsi al pagamento di dei propri debiti tributari, il fatto che, nel caso di specie, il donante fosse titolare di ulteriori beni immobili non ne ha impedito la condanna. E' stato peraltro rilevato come la fattispecie de qua configuri un reato di pericolo, in relazione al quale cioè è sufficiente che venga posta in essere una condotta comunque idonea a rendere anche solo più difficile al fisco di procedere esecutivamente.

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