Cass. Pen. sez. III del 2015 numero 36378 (09/09/2015)



Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, occorre, sotto il profilo psicologico, il dolo specifico, ovvero il fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario, e, sotto il profilo materiale, una condotta fraudolenta atta a vanificare l'esito dell'esecuzione tributaria coattiva che configura un presupposto della condotta, atteso che è prevista dalla legge solo come evenienza futura che la condotta, idonea, tende a neutralizzare. L’oggettività giuridica della fattispecie va individuata, dunque, nell’interesse a rendere possibile la riscossione attraverso l’intangibilità della garanzia patrimoniale rappresentata dai beni dell’obbligato. Pertanto, la condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi, con un giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte, o comunque rendere più difficile un’eventuale procedura esecutiva.
La presenza di molti altri beni nel patrimonio del contribuente e la possibilità della revocatoria non fanno venir meno la punibilità.

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