Cass. Pen. sez. I del 2020 numero 7433 (25/02/2020)




Deve essere annullata con rinvio l’ordinanza che ha ritenuto di confermare il provvedimento di confisca sul presupposto che le società semplici sarebbero state costituite per realizzare l'intestazione fittizia del diritto di nuda proprietà sui beni oggetto della misura espropriativa, in realtà rimasti nella titolarità effettiva e nella disponibilità del condannato. Occorre piuttosto osservare che l’eventuale mancanza di corrispettivo potrebbe avvalorare la natura e la causa gratuita del trasferimento e la sua riconducibilità allo schema negoziale della donazione indiretta con arricchimento effettivo del beneficiario, senza significarne in modo univoco e necessitato la simulazione assoluta.

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