Utilizzo dello schema societario e interposizione fittizia o donazione indiretta? Conseguenze relative al provvedimento di confisca penale. (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 7433 del 25 febbraio 2020)

Deve essere annullata con rinvio l’ordinanza che ha ritenuto di confermare il provvedimento di confisca sul presupposto che le società semplici sarebbero state costituite per realizzare l'intestazione fittizia del diritto di nuda proprietà sui beni oggetto della misura espropriativa, in realtà rimasti nella titolarità effettiva e nella disponibilità del condannato. Occorre piuttosto osservare che l’eventuale mancanza di corrispettivo potrebbe avvalorare la natura e la causa gratuita del trasferimento e la sua riconducibilità allo schema negoziale della donazione indiretta con arricchimento effettivo del beneficiario, senza significarne in modo univoco e necessitato la simulazione assoluta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva in considerazione il provvedimento con il quale era stato confermato il provvedimento di confisca dei beni del condannato sul presupposto che le società semplici alle quali costui aveva trasferito la nuda proprietà di alcuni immobili sarebbero state costituite allo scopo di realizzare l'intestazione fittizia di tale diritto su quanto oggetto della misura espropriativa, mentre gli stessi sarebbero effettivamente rimasti nella titolarità effettiva e nella disponibilità del condannato.
La costruzione alternativa sarebbe stata la natura vera e reale del trasferimento, posto in essere a titolo di liberalità indiretta, ciò che avrebbe reso necessario, allo scopo di eliminarne gli effetti veri e reali, procedere in forza di azione revocatoria, rimedio tuttavia al quale non era stato fatto ricorso.

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