Non configura un’ipotesi di contratto in frode alla legge la costituzione di un’ipoteca a garanzia di un credito originariamente privo di garanzia reale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4792 del 26 marzo 2012)

La frode alla legge, di cui all’art. 1344 c.c. consiste nel realizzare in maniera indiretta un risultato che la legge vieta. Il risultato di garantire crediti pregressi con la costituzione di un’ ipoteca non è vietato dalla legge, ancorché - ove ne ricorrano i presupposti - sia sanzionabile con la revocatoria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il fatto di garantire debiti già esistenti costituendo in favore dell'istituto bancario creditore ipoteca a garanzia degli stessi è purtroppo tema di non poca attualità. La crisi economica e finanziaria ha quale conseguenza l'insorgere dell'esigenza, da parte della banca, di munirsi di cautele specifiche, convertendo prestiti chirografari in finanziamenti assistiti da garanzia reale. E' chiaro che queste attività negoziali, dal punto di vista della natura giuridica dell'atto, potranno ben essere configurate come assoggettabili a revocatoria (tanto ordinaria, quanto fallimentare), ma non certamente essere criticate sotto il profilo della frode alla legge.

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