Non configura un’ipotesi di contratto in frode alla legge la costituzione di un’ipoteca a garanzia di un credito originariamente privo di garanzia reale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4792 del 26 marzo 2012)
La frode alla legge, di cui all’art. 1344 c.c. consiste nel realizzare in maniera indiretta un risultato che la legge vieta. Il risultato di garantire crediti pregressi con la costituzione di un’ ipoteca non è vietato dalla legge, ancorché - ove ne ricorrano i presupposti - sia sanzionabile con la revocatoria.