Cass. civile, sez. II del 2019 numero 8240 (22/03/2019)




Ai fini dell’interpretazione di un negozio in chiave di transazione divisoria, nel quale cioè la causa transattiva abbia prevalenza su quella divisionale, non è possibile presumere la volontà di transigere con rinuncia ai propri diritti sulla base della mera consapevolezza della sproporzione delle quote o dei beni indicati nell’accordo divisorio, in difetto non solo della reciprocità delle concessioni, ma anche di un semplice disaccordo tra gli eredi e di qualsiasi espressa rinuncia o menzione della volontà di comporre future controversie.
Gli accordi "paradivisori", finalizzati alla formazione di lottii da assegnare sotto specifiche condizioni, pur non producendo l'effetto distributivo dei beni stessi tipico del contratto di divisione, possiedono una finalità ad esso propedeutica ovvero, ove insorgano successivi contrasti su punti non risolti col negozio stesso, del provvedimento del giudice. Rispetto a queste convenzioni, una volta poste in essere, non è possibile configurare un recesso unilaterale di una sola parte, ma il relativo vincolo può essere sciolto per mutuo consenso, potendo altresì essere impugnate con i mezzi di annullamento previsti per i contratti in genere, ivi compresa l'azione di rescissione ex artt. 763 e 764 c.c. per lesione oltre il quarto.
Onde escludere la praticabilità di tali mezzi di impugnativa, ai sensi dell'art. 764, comma 2, c.c., non è sufficiente constatare che l'atto divisionale contenga una contestuale transazione, ma occorre pure accertare che quest'ultima, regolando ogni controversia, anche potenziale, in ordine alla determinazione delle porzioni corrispondenti alle quote ereditarie, abbia riguardato proprio le questioni costituenti presupposto ed oggetto dell'azione di rescissione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2019 numero 8240 (22/03/2019)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti