Tribunale di Crema del 1994 (23/11/1994)


In virtù di una corretta qualificazione dei rapporti tra le parti, al di là del nomen iuris "concessione di vendita" (nella specie, settore automobilistico) figurante nel testo contrattuale, è ravvisabile un rapporto contrattuale riconducibile alla figura del franchising quando l'integrazione tra rivenditore e società di distribuzione raggiunge un tale grado di intensità da potersi attagliare al rapporto la definizione che di tale contratto fornisce l'art. 1 n. 3 lett. b) Reg. CEE 4087/88. A fronte dell'indiscutibile autonomia del concedente rispetto al concessionario, deve farsi riguardo alla immagine che, nella fattispecie concreta (settore automobilistico), la società concedente ed i singoli concessionari danno di sé sul mercato, creando nei consumatori l'affidamento che trattasi di un unico soggetto che opera sul territorio attraverso vari rivenditori. Quando tale affidamento risulta incolpevole, la sua ingiustificata lesione potrà ricevere tutela aquiliana. Pertanto, ben può l'acquirente agire direttamente nei confronti del concedente, anche ex art. 2058 Codice civile.

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