Legge del 1998 numero 192 art. 1


Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna aeffettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su
prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.
Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di
pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

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