Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 2 art. 17


Divieto di ottenere altri alloggi in affitto o in proprietà
Coloro i quali in applicazione delle presenti norme, ottengono l'assegnazione di un alloggio non possono conseguire, né in affitto né in proprietà, altro alloggio dalle Amministrazioni o enti indicati nell'art. 1 o, comunque, costruito con il contributo o con il concorso dello Stato.
La stessa esclusione è stabilita per le persone il cui coniuge non separato legalmente, o altri componenti il nucleo familiare, si trovino nelle predette condizioni.
Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione dei precedenti commi.

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