Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 2 art. 16


Divieto di alienazione dell'alloggio
Coloro i quali pagano il prezzo in unica soluzione non possono, per dieci anni dalla data di acquisto della proprietà, alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato.
Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore ai 15 anni.
Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione dei precedenti commi.
Gli acquirenti hanno facoltà di affittare l'alloggio in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previo consenso del Ministro per i lavori pubblici o del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, per gli alloggi costruiti dalle Ferrovie dello Stato stesse, i quali possono delegare tale facoltà ai rispettivi organi periferici dipendenti.
Il consenso si intende tacitamente accordato nel caso che entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata risposta.
Nel caso di trasferimento volontario dell'interessato si perde il diritto all'acquisto dell'alloggio. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'art. 9 (Così modificato dall'art. 8, L. 27 aprile 1962, n. 231).

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