Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 2 art. 6


Capo III
Prezzo della cessione

Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del trenta per cento, nonché di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente (Comma così sostituito dall'art. 4, L. 27 aprile 1962, n. 231).
Il valore venale è determinato da una commissione provinciale, con sede presso l'Ufficio del genio civile, nominata e presieduta dal provveditore regionale alle opere pubbliche e composta dall'Intendente di finanza e dall'ingegnere capo del Genio civile.
In caso di vacanza, assenza od impedimento, il presidente ed i componenti la commissione provinciale saranno rispettivamente sostituiti da un loro delegato (Comma così inserito dall'art. 1, L. 18 febbraio 1969, n. 86. L'art. 2 della citata legge ha inoltre così disposto:
«Art. 2. La commissione di cui all'art. 6 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, è integrata da un rappresentante degli assegnatari, nominato dal prefetto e scelto tra i designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative».).
Partecipa alle sedute della commissione, con voto consultivo, un rappresentante dell'ente proprietario.
Per gli alloggi costruiti dallo Stato a favore dei terremotati con i proventi delle addizionali e per i quali le vigenti disposizioni non consentono l'acquisto, il prezzo risultante dal primo comma è ridotto ulteriormente del 20%, a condizione che il cessionario o altro componente del suo nucleo familiare non sia proprietario di altro alloggio.
Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1° luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali (Comma aggiunto dall'art. 5, L. 27 aprile 1962, n. 231).

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