Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 2 art. 19


Locali adibiti in edifici destinati ad alloggi ad uso diverso dall'abitazione
Ove in edifici destinati ad alloggi esistano locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, questi possono essere ceduti in proprietà al valore venale accertato dalla Commissione di cui all'art. 6 con preferenza per l'attuale assegnatario. Il prezzo di detti locali può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 15 anni, in rate costanti posticipate, al tasso del 5,50 per cento (Così sostituito dall'art. 2, L. 14 febbraio 1963, n. 145).

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