Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 2 art. 1


Capo I
Categorie di alloggi soggetti alle presenti norme.

Sono soggetti alla disciplina delle presenti norme:
1) gli alloggi costruiti o da costruire con il concorso o con il contributo dello Stato dalle Province, dai Comuni, dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti indicati nei nn. 4, 6, 11 e 12 dell'art. 16 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni;
2) gli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi della parte seconda, titolo 2, del testo unico nonché gli alloggi non di servizio costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dalla stessa Amministrazione in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1946, n. 95, e alle leggi 3 novembre 1948, n. 1349, 30 ottobre 1952, n. 1324; 11 marzo 1953, n. 187; 31 ottobre 1953, n. 831; 24 dicembre 1954, n. 1273 e 9 novembre 1955, n. 1066, o con altri fondi appositamente iscritti nel bilancio delle Ferrovie dello Stato per la costruzione di alloggi non di servizio;
3) gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi della parte seconda, titolo III del ripetuto testo unico, ovvero delle leggi 4 aprile 1940, n. 302; 11 dicembre 1952, n. 2521; 3 dicembre 1957, n. 1215 e 30 giugno 1959, n. 477 ( Numero così sostituito dall'art. 1, L. 15 febbraio 1967, n. 42 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1967, n. 53) la quale all'art. 2 ha così disposto:
«Art. 2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono tenute a cedere in proprietà, secondo le modalità del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla L. 27 aprile 1962, n. 231, gli alloggi economici compresi nella quota di riserva del 20 per cento stabilita dall'art. 2 della L. 27 aprile 1962, n. 231, ad eccezione di quelli che, fino ad un massimo del 50 per cento della quota di riserva suddetta, saranno ritenuti indispensabili alle necessità delle Aziende stesse.
La determinazione degli alloggi da escludere dalla cessione è fatta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione».
);
4) gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico dello Stato esclusi i ricoveri provvisori;
5) ogni altro alloggio costruito o da costruire a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo per il quale le vigenti disposizioni già non prevedano l'acquisto della proprietà da parte degli assegnatari o lo subordinino al consenso del Ministro dei lavori pubblici e degli enti finanziatori.

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