Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 2 art. 2


Esclusione dalla cessione in proprietà.

Sono esclusi dalla cessione in proprietà:
a) gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi dell'art. 343, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1152, e delle leggi 28 luglio 1950, n. 737; 27 dicembre 1953, n. 980, e 15 maggio 1954, n. 336 e successive integrazioni;
b) gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
c) gli alloggi che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle Amministrazioni predette.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 2 art. 2"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti