Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 2 art. 7


Ricorso contro la determinazione del prezzo
Contro la determinazione del prezzo è ammesso ricorso, entro trenta giorni ad una Commissione nominata presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche dal Ministro per i lavori pubblici e composta:
1) da un magistrato ordinario di categoria non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede;
2) da un funzionario appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente qualifica non inferiore a quella di ispettore generale;
3) da due funzionari aventi qualifica non inferiore ad ingegnere capo, dei quali uno dell'Ufficio tecnico erariale e l'altro dell'Ufficio del genio civile;
4) da un ingegnere scelto in una terna designata dal Consiglio provinciale dell'Ordine degli ingegneri.
Per il presidente ed ognuno dei componenti la commissione, il Ministro per i lavori pubblici provvederà alla nomina di supplenti che abbiano requisiti richiesti dal comma precedente (Comma così inserito dall'art. 3, L. 18 febbraio 1969, n. 86).
Il ricorso può essere proposto oltre che dall'assegnatario, dall'Amministrazione dei lavori pubblici, dall'ente proprietario e da chiunque vi abbia interesse.
Il ricorso deve essere deciso entro trenta giorni dalla sua presentazione.
Le parti possono essere udite personalmente dalla commissione.

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