Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 2 art. 18


Gestione degli immobili
A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di vendita degli alloggi di uno stabile l'amministrazione di questo passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del codice civile.
L'Assemblea del condominio stabilirà il regolamento sulla scorta di uno schema predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.
Tale regolamento dovrà avere l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici che si intenderà tacitamente accordata dopo 90 giorni dalla trasmissione.
Gli enti già gestori hanno facoltà di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa (Così modificato dall'art. 9, L. 27 aprile 1962, n. 231).

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