Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 19


ACCETTAZIONE DELLE SCOMMESSE TELEMATICHE
1. L'accettazione delle scommesse telematiche è registrata secondo le modalità stabilite con provvedimenti di AMMS.
2. Le scommesse telematiche non possono essere annullate.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 19"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti