Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 2


CAPO I Norme generali relative alle scommesse (SOGGETTI ABILITATI ALLA RACCOLTA)
1. La raccolta delle scommesse è effettuata dai concessionari individuati da AAMS nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria, secondo le modalità ed i princìpi stabiliti dall'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Le caratteristiche delle reti distributive dei concessionari, di cui al comma 1, sono stabilite con provvedimenti di AAMS.
3. La raccolta delle scommesse è effettuata attraverso i luoghi di vendita o attraverso modalità «a distanza», ovvero canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva.
4. AAMS può autorizzare il concessionario, in occasione di manifestazioni di particolare rilievo e limitatamente allo svolgimento degli stessi, all'apertura di suoi luoghi di vendita temporanei per la raccolta e l'accettazione delle scommesse; AAMS, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri per il rilascio di detta autorizzazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse.

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