Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 5


PROGRAMMA UFFICIALE
1. L'elenco delle discipline sportive nonchè delle categorie di avvenimenti non sportivi è definito ed aggiornato con decreto di AAMS.
2. AAMS predispone, anche su proposta dei concessioriari, e rende pubblico, con periodicità almeno mensile, il programma ufficiale degli avvenimenti, sportivi e non sportivi, sui quali sono ammesse scommesse. Tale programma costituisce l'unico documento in riferimento al quale le scommesse possono essere accettate. In esso sono riportati, per ciascun avvenimento:
a) la disciplina sportiva o la categoria di appartenenza per gli avvenimenti non sportivi;
b) data ed ora di chiusura dell'accettazione;
c) tipologie di scommessa ammesse.
3. Ogni variazione al programma ufficiale è tempestivamente comunicata ai concessionari.
4. Sulla base del programma ufficiale, di cui al comma 2, il concessionario redige il programma di accettazione contenente le quote relative a ciascun esito pronosticabile per gli avvenimenti oggetto di scommessa. Nel programma di accettazione sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono accettate scommesse singole, ma unicamente scommesse multiple. Per ogni avvenimento, il programma di accettazione indica l'orario di apertura e di chiusura dell'accettazione delle scommesse. Il programma di accettazione è pubblicato nei luoghi di vendita e, relativamente alle scommesse telematiche, il concessionario provvede a darne diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta; ogni variazione al programma di accettazione è tempestivamente comunicata dal concessionario al pubblico con le medesime modalità. I concessionari possono definire quote diverse per le scommesse effettuate presso i luoghi di vendita e per le scommesse telematiche.
5. La chiusura dell'accettazione è stabilita in relazione all'avvenimento ed alla tipologia di scommessa prevista per lo stesso.
6. L'orario di riferimento, ai fini delle scommesse, è quello del totalizzatore nazionale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti