Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 13


PARITA'
1. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come esito pronosticabile, la quota per la scommessa del singolo avvenimento, fermo restando quanto stabilito all'articolo 9, comma 1, è determinata dal rapporto tra la quota pattuita ed il numero degli esiti risultati in parità; la nuova quota, così determinata, è considerata anche nel calcolo della scommessa multipla nel quale l'avvenimento è ricompreso.
2. AAMS definisce, con i decreti di cui all'articolo 4, comma 3, le modalità di determinazione della quota, nei casi di parità, per le tipologie di scommessa che prevedono due o più possibilità di vincita.

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