Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 6


VALIDITA' DELLE SCOMMESSE E DEI RISULTATI CHE NE COSTITUISCONO L'OGGETTO
1. Sono considerate valide le scommesse regolarmente accettate e registrate dal totalizzatore nazionale.
2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 8, l'esito degli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa è quello che si realizza sul campo di gara; le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito già certificato ai fini delle scommesse.
3. La scommessa su un avvenimento sportivo è considerata non valida:
a) quando l'avvenimento non si è svolto entro i tre giorni successivi alla data stabilita nel programma ufficiale;
b) quando nessun concorrente si è classificato;
c) in caso di inversione di campo nelle competizioni a squadre.
4. La scommessa su un avvenimento non sportivo è considerata non valida quando l'avvenimento non si verifica, salvo che la scommessa abbia ad oggetto il mancato verificarsi dell'avvenimento stesso.
5. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.
6. Nel caso di scommesse su risultati parziali e su altri fatti connessi ad un avvenimento sportivo, la scommessa è comunque valida quando il risultato oggetto della stessa è già maturato sul campo di gara, anche se, in momenti successivi, l'avvenimento è sospeso o annullato.
7. Se uno o più avvenimenti oggetto di una scommessa multipla risultano non validi, la scommessa resta valida e all'avvenimento o agli avvenimenti non validi è assegnata quota uguale ad 1 (uno). L'applicazione delle maggiorazioni delle vincite per le scommesse multiple di cui all'articolo 9, comma 4, sono ricalcolate escludendo gli avvenimenti a cui è assegnata quota 1 (uno).
8. Ai fini delle scommesse, l'acclaramento degli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa compete ad AAMS, che provvede a certificarli sulla base delle comunicazioni ufficiali effettuate dagli organi responsabili dello svolgimento degli avvenimenti ovvero, in assenza di queste ultime, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili; ai medesimi fini AAMS provvede direttamente ad acclarare e certificare gli esiti riguardanti gli avvenimenti non sportivi, sulla base di elementi, notizie od informazioni oggettivamente riscontrabili per l'avvenimento oggetto di scommessa.

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