Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 12


PERCENTUALE DI ALLIBRAMENTO E MASSIMALI DI VINCITA
1. La percentuale di allibramento è data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni esito pronosticabile di un avvenimento.
2. È facoltà di AAMS introdurre limiti alla percentuale di allibramento.
3. Le quote offerte dal concessionario, che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione e comunque entro la chiusura dell'accettazione purchè rese pubbliche, rispettano i limiti della percentuale di allibramento di cui al comma 2.
4. Non è consentita l'accettazione di scommesse la cui vincita potenziale è superiore a 10.000,00 (diecimila) euro; tale importo è aggiornato periodicamente con provvedimento di AAMS.

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