Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 38


abrogato CAPO IV Soluzione delle controversie e disposizione transitoria (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)
[1. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate possono essere sottoposte, per la loro soluzione, all'autorità giudiziaria ordinaria oppure al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, con reclamo scritto da inoltrare entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.
2. La Commissione decide, sentite le parti, entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo istruito dal Ministero delle finanze. La decisione della Commissione è vincolante ed immediatamente esecutiva. La Commissione, inoltre, sulla base delle questioni esaminate, formula al Ministro proposte di modifica del regolamento.
(Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231)
3. Nel caso di rigetto del reclamo può essere adita l'autorità giudiziaria ordinaria.
4. La commissione è composta da un magistrato appartenente all'ordinamento giudiziario ordinario o amministrativo con qualifica di consigliere della Corte di cassazione o equiparata che la presiede, da un dirigente del Ministero delle finanze, da un dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e da due esperti proposti dal CONI.
5. Per ogni membro è nominato un supplente.
6. Le decisioni possono essere assunte solo in presenza di tre membri, compreso il presidente.
7. Alla Commissione è dovuto un gettone di presenza a carico del CONI.
(Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231)].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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