Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 31


abrogato PROGRAMMA SCOMMESSE E QUOTE
[1. Ogni gestore predispone e rende pubblico, mediante affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma di avvenimenti ed eventi scelti tra quelli previsti nel programma di cui all'articolo 6, sui quali sono accettate le scommesse. Per ogni avvenimento od evento, il programma indica l'orario di apertura e di chiusura dell'accettazione delle scommesse. Ogni variazione al programma deve essere tempestivamente comunicata al pubblico.
(Periodo aggiunto dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231)
2. Ogni evento oggetto di scommessa riporta l'indicazione della quota che sarà pagata in caso di esatto pronostico. Le quote sono rapportate ad una lira ed indicate con una cifra intera seguita da un massimo di due decimali. Tali quote sono comprensive della restituzione della posta.
3. Nel programma sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono accettate scommesse singole, ma unicamente scommesse multiple].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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