Decreto Legislativo del 2020 numero 147 art. 9


MODIFICHE ALLA PARTE PRIMA, TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, commi 1 e 3»;
b) al comma 4, le parole: «e giuridica» sono soppresse.
(Comma cosi corretto da Comunicato 20 novembre 2020, pubblicato nella G.U. 20 novembre 2020, n. 289)
2. All'articolo 61, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale» sono soppresse.
3. All'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica la parola: «fiscale» è soppressa;
b) al comma 1, le parole: «una transazione fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori» e le parole: «in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1) lettera o)» sono soppresse;
c) al comma 2, la parola: «fiscale» è soppressa e la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta»;
d) al comma 3, la parola: «fiscale» è soppressa e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
(Comma cosi corretto da Comunicato 20 novembre 2020, pubblicato nella G.U. 20 novembre 2020, n. 289)

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