Decreto Legislativo del 2020 numero 147 art. 7


MODIFICHE ALLA PARTE PRIMA, TITOLO III, CAPO IV, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:
«Art. 38. (Iniziativa del pubblico ministero). - 1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.
3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.».
2. L'articolo 39 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 39. (Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza). - 1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).».
3. All'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «i documenti di cui all'articolo 39» sono sostituite dalle seguenti: «i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata».
4. All'articolo 43 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, su istanza di parte, nel dichiarare l'estinzione, può condannare quella che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.».
5. L'articolo 44 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 44. (Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione). - 1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:
a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1;
b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);
c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;
d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).
2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).
3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.
4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale può nominare un commissario giudiziale; la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.
6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese insieme al piano e all'attestazione e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.».
6. All'articolo 47, comma 1, alinea, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «giuridica» è soppressa.
7. All'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «creditori dissenzienti» sono sostituite dalle seguenti: «creditori che hanno espresso il loro dissenso»;
b) al comma 3, la parola: «giuridica» è soppressa;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi, del piano e dell'attestazione nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato, e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.».
(Comma cosi corretto da Comunicato 20 novembre 2020, pubblicato nella G.U. 20 novembre 2020, n. 289)
8. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;».
9. All'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «, ma i termini sono ridotti della metà» sono soppresse.
10. All'articolo 51, comma 14, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,, dopo le parole «della sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 52, in quanto compatibile».
11. L'articolo 54 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:
«Art. 54.(Misure cautelari e protettive). - 1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.
4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o è stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, può essere pubblicata nel registro delle imprese. Il presidente della sezione specializzata competente ai sensi dell'articolo 20 o il giudice da lui designato per la trattazione dell'istanza fissa con decreto l'udienza per l'esame della domanda entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della stessa. Con provvedimento motivato, il presidente o il giudice da lui designato può fissare l'udienza di cui al secondo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, il giudice provvede con decreto motivato, fissando anche la durata delle misure, nei limiti di cui all'articolo 20, comma 3.
5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), deposita domanda di apertura del concordato preventivo in luogo della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione ovvero deposita domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo.
6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo e imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.».
12. All'articolo 55 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3,» e, dopo le parole: «modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto» sono aggiunte le seguenti: «reclamabile ai sensi dell'articolo 124»;
b) al comma 3, dopo le parole: «stabilendone la durata,» sono inserite le seguenti: «non superiore a quattro mesi,» e, dopo le parole: «è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione» sono inserite le seguenti: «, è comunicato al debitore»;
c) al comma 5 le parole: «nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50» sono sostituite dalle seguenti: «nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 4, e 50».
(Comma cosi corretto da Comunicato 20 novembre 2020, pubblicato nella G.U. 20 novembre 2020, n. 289)

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