Decreto Legislativo del 2020 numero 147 art. 11


MODIFICHE ALLA PARTE PRIMA, TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «anche parziale» sono inserite le seguenti: «e differenziato».
2. All'articolo 68, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «o da un giudice da lui delegato» sono inserite le seguenti: « e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202».
3. All'articolo 69 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.».
4. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «conclusione del procedimento» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati».
5. L'articolo 71 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:
«Art. 71. (Esecuzione del piano). - 1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.
2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.
3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1.
4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.».
6. All'articolo 72 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole: «approvazione del rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione della relazione finale»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.».
(Comma cosi corretto da Comunicato 20 novembre 2020, pubblicato nella G.U. 20 novembre 2020, n. 289)

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