Decreto Legislativo del 2020 numero 147 art. 35


MODIFICHE ALLA PARTE PRIMA, TITOLO IX, CAPO IV, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

1. All'articolo 344 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell'attestazione di cui all'articolo 268, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.».

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