Decreto Legislativo del 2012 numero 169 art. 8


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.».

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