Decreto Legislativo del 2012 numero 169 art. 1


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è così modificato:
a) nel capoverso articolo 122, al comma 2, le parole: «125-septies» sono sostituite dalle seguenti: «125-octies»;
b) nel capoverso articolo 122, al comma 4, le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, 124-bis»;
c) nel capoverso articolo 124, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.».

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