Decreto Legislativo del 2012 numero 169 art. 18


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141

1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è sostituito dal seguente: «1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, le parole: "e con la UIF" sono sostituite dalle seguenti: ", con la UIF, con la Guardia di Finanza e con la DIA";
b) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) è soppressa e dopo la lettera m) è inserita la seguente:
"m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;";
c) all'articolo 11, comma 1, alla lettera m) le parole: "elenco generale" sono sostituite dalla seguente: "albo";
d) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: "di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
d-bis) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;";
d-ter) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;";
e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d), sono sostituite dalle seguenti:
"c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB;
d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB.";
f) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.";
g) all'articolo 13 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e la lettera b) del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.";
h) all'articolo 15:
1) al comma 3, dopo le parole: "gli istituti di moneta elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", gli istituti di pagamento";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.";
i) all'articolo 23:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1.";
2) al comma 2 sono anteposte le seguenti parole: "Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis,";
l) all'articolo 25, comma 1, lettera a), le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)";
m) all'articolo 36, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.";
n) all'articolo 40, comma 1, le parole: "dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per le lettere h) e i)" e le parole: "e le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a)," sono soppresse;
(Lettera così corretta da Comunicato 27 ottobre 2012, pubblicato nella G.U. 27 ottobre 2012, n. 252)
o) all'articolo 42, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La segnalazione di operazione sospetta è inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), limitatamente agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, e lettera c) nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile. La segnalazione è inviata alla UIF dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB direttamente ovvero per il tramite del punto di contatto centrale, insediato in Italia dall'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitario. La costituzione del punto di contatto è obbligatoria in caso di pluralità di agenti.";
p) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: "istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.a." sono sostituite dalle seguenti: "Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di 2.500 euro.";
3) al comma 15, dopo le parole: "Poste italiane S.p.a." sono aggiunte le seguenti: "istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento";
q) all'articolo 53, comma 1, le parole: "intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese" sono sostituite dalle seguenti: "intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c-bis), m) ed m-bis), e di cui al combinato disposto delle lettere c-bis) ed n) del medesimo comma, nonché nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono essere eseguiti, previa intesa";
r) all'articolo 55, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato;
9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.";
s) all'articolo 56, comma 1, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e c)";
(Lettera così corretta da Comunicato 27 ottobre 2012, pubblicato nella G.U. 27 ottobre 2012, n. 252)
t) all'articolo 56, comma 2, le parole: "L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettere m) e m-bis), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell'articolo 53, comma 2. Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivati dalla Banca d'Italia fino alla costituzione dell'Organismo.";
u) all'articolo 56, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, nei confronti degli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto si applica l'articolo 128-duodecies, comma 1-bis.";
v) all'articolo 56, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. La sanzione prevista dal comma 1 è irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i), e comma 2, lettera c), dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
z) all'articolo 58, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 49, commi 1," è aggiunta la seguente: "1-bis";
aa) all'articolo 58, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.";
bb) all'articolo 58, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.";
cc) all'articolo 58 il comma 4 è abrogato;
dd) all'articolo 58 il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
"7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.";
ee) all'articolo 60, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57, può essere proposta opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. È competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.";
ff) all'articolo 63 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: '11 membri', sono sostituite dalle seguenti: '12 membri'.
6-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: 'e dall'Ufficio italiano dei cambi' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'Unità di informazione finanziaria', e dopo le parole: 'Agenzia del Demanio' è inserito il seguente periodo: 'Il Comitato è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa'.
6-quater. Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: 'Ufficio italiano dei cambi' sono sostituite dalle seguenti: 'Unità di informazione finanziaria'.”».
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserito il seguente: «1-ter. I commi 5 e 7 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.».

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