Decreto Legislativo del 2012 numero 169 art. 6



MODIFICHE ALL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel capoverso articolo 128-quater:
1) al comma 1, le parole: «o istituti di moneta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane»;
2) il comma 3 è abrogato;
3) al comma 4, le parole: «offra solo alcuni» sono sostituite dalle seguenti: «conferisca un mandato solo per»;
4) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-duodecies nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all'Organismo previsto all'articolo 128-undecies l'avvio dell'operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione.»;
5) il comma 8 è abrogato;
b) nel capoverso articolo 128-quinquies:
1) al comma 1, la lettera d) è soppressa;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.»;
3) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis.»;
c) nel capoverso articolo 128-septies:
1) al comma 1 la lettera f) è soppressa;
2) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-ter»;
3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.»;
d) nel capoverso articolo 128-octies, comma 2:
1) dopo le parole: «mediatori creditizi» sono inserite le seguenti: «sono persone fisiche e»;
2) dopo la parola: «soggetti» è aggiunta la seguente: «iscritti»;
e) il capoverso articolo 128-decies è sostituito dal seguente:
«Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo). - 1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.
2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
3. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
4-bis. Dal 1° gennaio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.»;
f) nel capoverso articolo 128-undecies:
1) al comma 1 le parole: «ed ordinato in forma di associazione» sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.»;
g) nel capoverso articolo 128-duodecies:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere istituito, da parte degli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo ne dà comunicazione all'autorità del Paese d'origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorità. L'Organismo informa il Ministero dell'economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri, può vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all'autorità del Paese d'origine.»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 3 le parole: «nel caso previsto dall'articolo 144, comma 8, e» sono soppresse, e, alla lettera b), sono aggiunte le seguenti: «salvo comprovati motivi»;
4) al comma 5, le parole: «Fermo restando l'articolo 144, comma 8» sono soppresse;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. l'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c).»;
h) nel capoverso 128-terdecies il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2012 numero 169 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti