Decreto Legislativo del 2012 numero 169 art. 2


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141

1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è così modificato:
a) nel capoverso articolo 127, al comma 01, le parole: «A questi fini possono essere dettate» sono sostituite dalle seguenti: «A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare»;
b) nel capoverso articolo 127-bis, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «Le» sono inserite le seguenti: «informazioni precontrattuali e le».
2. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 144 è così modificato:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Altre sanzioni amministrative»;
b) al comma 3, le parole: «la rilevante inosservanza» sono sostituite dalle seguenti: «l'inosservanza»;
c) al comma 3-bis, le parole: «qualora esse rivestano carattere rilevante» sono soppresse; alla lett. a), le parole «e 126-septies» sono sostituite dalle seguenti: «126-septies e 128-decies, comma 2»;
d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-decies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies o alla Banca d'Italia, secondo i termini di cui al medesimo articolo 128-decies.»;
e) i commi 6 e 7 sono abrogati;
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le sanzioni previste dai commi 3 e 3-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.».

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