Decreto Legislativo del 2012 numero 169 art. 4


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli, se diverse dalle società cessionarie, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali relative alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli se diverse dalle società cessionarie nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che prevedano l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. A tali società si applica il comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dal presente decreto.»;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
“Art. 199 (Società fiduciarie). - 1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
2. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le società di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.”».

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