Decreto Legislativo del 2012 numero 169 art. 5


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l'elenco previsto all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l'Organismo è regolato secondo le disposizioni dell'articolo 112-bis vigente.»;
b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione»;
c) al comma 8, le parole: «9, commi 1, 2, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente.»;
d) dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti:
«8-ter. L'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell'elenco.
8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attività ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto.».

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