Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 13


DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro ad 500.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro ad 25.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 500.000 euro qualsiasi violazione delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del presente decreto, nonché qualsiasi violazione degli obblighi di notifica o di richiesta di autorizzazione all'Autorità competente di ciascun Stato membro. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.
(Articolo modificato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e, successivamente, così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. o), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)

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