Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 11
Elenco dei capitoli
NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA 1. Le attribuzioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione e per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis. 2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7, una relazione dettagliata sulla tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni nonché sull'esistenza di contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti. La relazione è trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio e alla UIF. Il Comitato, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, comunitaria e nazionale, autorizza la Guardia di finanza a compiere ogni attività necessaria ad assicurare la piena e tempestiva attuazione delle misure di congelamento. Nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere un estratto della relazione e del provvedimento del Comitato ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri. 3. Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza dà comunicazione ai soggetti designati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dell'av-venuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del demanio, specificando altresì il divieto di disporre degli stessi e le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione. 4. Fatte salve le disposizioni del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, la Guardia di finanza, nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 7, e per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, si avvalgono delle facoltà e dei poteri di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché di quelli previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio. 5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto il Nucleo speciale polizia valutaria può delegare gli altri reparti della Guardia di finanza. (Articolo modificato dall’art. 63, comma 6-quater, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, inserito dalla lettera ff) del comma 1 dell’art. 27, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal comma 1 dell’art. 18, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. l), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)