Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 94


abrogato DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
[1. La dichiarazione di pubblica utilità e fatta con provvedimento del Ministero o, nel caso dell'articolo 92, anche con atto della Regione.
2. Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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