Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 162


abrogato DISPOSIZIONE TRANSITORIA
[1. Fino all'approvazione dei piani previsti all'articolo 149 non è concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 151 per i beni individuati a norma dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli interessati da provvedimenti adottati a norma dell'articolo 1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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